Venerdì, Marzo 29, 2024

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231-Responsabilità amministrativa

Geco Srl - Documetazione relativa al Sistema 231-Squadra Web per la responsabilità amministrativa 

 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", entrato in vigore il 4 luglio successivo, è finalizzato ad adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia. Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti. Un simile ampliamento della responsabilità  mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto alle imprese, che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

L’art. 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma di esonero qualora l’impresa dimostri che:

    • l’organo dirigente dell’impresa ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
    • è stato costituito un Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sull’osservanza e aggiornamento del Modello;
    • le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
    • non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

    • individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto stesso;
    • prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’impresa in relazione ai reati da prevenire;
    • individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
    • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
    • introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.